Art. 127 
                (Chiamate di disturbo e di emergenza) 

 
   1.  L'((contraente))  che  riceve  chiamate   di   disturbo   puo'
richiedere che il fornitore della rete pubblica  di  comunicazioni  o
del servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico
renda temporaneamente inefficace la soppressione della  presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi
alla  provenienza  della  chiamata  ricevuta.   L'inefficacia   della
soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non  superiore  a
quindici giorni. 
   2.  La  richiesta  formulata  per   iscritto   dall'((contraente))
specifica le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e  nel
caso in cui sia preceduta da una richiesta  telefonica  e'  inoltrata
entro quarantotto ore. 
   3.  I  dati  conservati  ai  sensi  del  comma  1  possono  essere
comunicati  all'((contraente))  che  dichiari  di   utilizzarli   per
esclusive finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per  i
servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti
nei confronti degli abbonati e puo' richiedere  un  contributo  spese
non superiore ai costi effettivamente sopportati. 
   4. Il fornitore di una rete pubblica  di  comunicazioni  o  di  un
servizio  di  comunicazione  elettronica  accessibile   al   pubblico
predispone procedure trasparenti  per  garantire,  linea  per  linea,
l'inefficacia della  soppressione  dell'identificazione  della  linea
chiamante, nonche', ove necessario, il trattamento dei dati  relativi
all'ubicazione,  nonostante  il  rifiuto  o   il   mancato   consenso
temporanei dell'((contraente)) o dell'utente, da  parte  dei  servizi
abilitati in base alla  legge  a  ricevere  chiamate  d'emergenza.  I
servizi   sono   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.