Art. 128 
              (Trasferimento automatico della chiamata) 

 
   1. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire  a
ciascun  ((contraente)),  gratuitamente  e  mediante   una   funzione
semplice,  di  poter  bloccare  il  trasferimento  automatico   delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.