Art. 129 
                   (( (Elenchi dei contraenti) )) 
 
 
   ((1.  Il  Garante  individua   con   proprio   provvedimento,   in
cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ai
sensi dell'articolo 154, comma 4, e  in  conformita'  alla  normativa
dell'Unione europea, le modalita'  di  inserimento  e  di  successivo
utilizzo dei dati personali  relativi  ai  contraenti  negli  elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. 
   2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua  idonee  modalita'
per la manifestazione del consenso all'inclusione  negli  elenchi  e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati  per  finalita'  di  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  nonche'  per  le
finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2,  del  Regolamento,  in
base al principio della massima semplificazione  delle  modalita'  di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca  del  contraente  per
comunicazioni interpersonali, e del consenso  specifico  ed  espresso
qualora il trattamento  esuli  da  tali  fini,  nonche'  in  tema  di
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.))