Art. 130 
                    (Comunicazioni indesiderate) 
 
 
  1. Fermo restando quanto  stabilito  dagli  articoli  8  e  21  del
decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  l'uso   di   sistemi
automatizzati di  chiamata  o  di  comunicazione  di  chiamata  senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di  mercato  o  di
comunicazione  commerciale  e'  consentito  con   il   consenso   del
contraente o utente. ((Resta  in  ogni  caso  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.)) 
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate,
mediante  posta  elettronica,  telefax,   messaggi   del   tipo   Mms
(Multimedia Messaging Service) o Sms (Short  Message  Service)  o  di
altro tipo. 
  3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e  2,  ulteriori  comunicazioni
per le finalita' di  cui  ai  medesimi  commi  effettuate  con  mezzi
diversi da quelli  ivi  indicati,  sono  consentite  ai  sensi  degli
articoli ((6 e  7  del  Regolamento))  nonche'  ai  sensi  di  quanto
previsto dal comma 3-bis ((...)). 
  3-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto   dall'articolo   129,   il
trattamento dei dati di cui ((al comma  1  del  predetto  articolo,))
mediante l'impiego  del  telefono  e  della  posta  cartacea  per  le
finalita' ((di invio di materiale pubblicitario o di vendita  diretta
o per il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione
commerciale)),  e'  consentito  nei  confronti  di  chi   non   abbia
esercitato il diritto di opposizione, con  modalita'  semplificate  e
anche in via  telematica,  mediante  l'iscrizione  della  numerazione
della quale e' intestatario e degli altri dati personali di cui  ((al
comma 1 del  predetto  articolo,))  in  un  registro  pubblico  delle
opposizioni. (20) 
  3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito  con  decreto
del Presidente della Repubblica da adottare  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, acquisito  il  parere  del  Consiglio  di
Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che  si
pronunciano entro trenta  giorni  dalla  richiesta,  nonche',  per  i
relativi profili di  competenza,  il  parere  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle  comunicazioni,  che  si  esprime  entro  il  medesimo
termine, secondo i seguenti criteri e principi generali: 
    a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad
un ente o organismo pubblico titolare  di  competenze  inerenti  alla
materia; 
    b) previsione che l'ente o organismo deputato  all'istituzione  e
alla gestione del  registro  vi  provveda  con  le  risorse  umane  e
strumentali di cui  dispone  o  affidandone  la  realizzazione  e  la
gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari
e organizzativi, mediante contratto di  servizio,  nel  rispetto  del
((codice dei contratti pubblici di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50)). I soggetti che si avvalgono  del  registro  per
effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di  accesso  basate
sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio provvedimento,  determina  tali
tariffe; 
    c) previsione che le  modalita'  tecniche  di  funzionamento  del
registro consentano ad ogni utente di chiedere che  sia  iscritta  la
numerazione   della   quale   e'   intestatario   secondo   modalita'
semplificate ed anche in via telematica o telefonica; 
    d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso
al registro mediante interrogazioni selettive che non  consentano  il
trasferimento del dati presenti nel registro  stesso,  prevedendo  il
tracciamento delle operazioni compiute e la  conservazione  dei  dati
relativi agli accessi; 
    e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione
al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria
merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche'  del  correlativo
periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati  nel  registro
medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile  in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di   facile
utilizzo e gratuitamente; 
    f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di  dati  per
le finalita' ((di invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale)), di  garantire  la  presentazione  dell'identificazione
della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative,  in
particolare sulla possibilita' e sulle modalita'  di  iscrizione  nel
registro per opporsi a futuri contatti; 
    g) previsione  che  l'iscrizione  nel  registro  non  precluda  i
trattamenti dei dati altrimenti acquisiti  e  trattati  nel  rispetto
degli articoli ((6 e 7 del Regolamento)). 
  3-quater. La vigilanza e  il  controllo  sull'organizzazione  e  il
funzionamento del registro di cui al comma 3-bis  e  sul  trattamento
dei dati sono attribuiti al Garante. 
  4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 ,  se  il  titolare  del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti  o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite  dall'interessato
nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo'  non
richiedere il consenso dell'interessato,  sempre  che  si  tratti  di
servizi analoghi a quelli  oggetto  della  vendita  e  l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti  tale  uso,  inizialmente  o  in
occasione di  successive  comunicazioni.  L'interessato,  al  momento
della raccolta  e  in  occasione  dell'invio  di  ogni  comunicazione
effettuata per le finalita' di cui al presente  comma,  e'  informato
della possibilita' di opporsi in  ogni  momento  al  trattamento,  in
maniera agevole e gratuitamente. 
  5. E'  vietato  in  ogni  caso  l'invio  di  comunicazioni  per  le
finalita' di cui al  comma  1  o,  comunque,  a  scopo  promozionale,
effettuato  camuffando  o  celando  l'identita'  del  mittente  o  in
violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale  l'interessato
possa esercitare i diritti di cui ((agli articoli  da  15  a  22  del
Regolamento)), oppure esortando i destinatari a visitare siti web che
violino il predetto articolo 8 del  decreto  legislativo  n.  70  del
2003. 
  6. In caso di reiterata violazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente   articolo   il   Garante   puo',   provvedendo   ai   sensi
((dell'articolo  58  del  Regolamento)),   altresi'   prescrivere   a
fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  di   adottare
procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle
coordinate  di  posta  elettronica  da  cui  sono  stati  inviate  le
comunicazioni. 
 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 25 settembre 2009, n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha  disposto  (con  l'art.  20-bis
comma 2) che il  registro  previsto  dal  comma  3-bis  del  presente
articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del suddetto  presente  decreto.  Fino  al
suddetto termine, restano in  vigore  i  provvedimenti  adottati  dal
Garante per la protezione dei dati personali ai  sensi  dell'articolo
154 del D.Lgs 196/2003.