Art. 131 
             (( (Informazioni a contraenti e utenti) )) 
 
 
   1. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile  al  pubblico  informa  l'contraente  e,  ove  possibile,
l'utente  circa  la  sussistenza  di  situazioni  che  permettono  di
apprendere in modo non intenzionale il contenuto di  comunicazioni  o
conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. 
   2.  L'contraente  informa  l'utente  quando  il  contenuto   delle
comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da  altri  a  causa
del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o  del  collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'contraente medesimo. 
   3.  L'utente  informa  l'altro  utente  quando,  nel  corso  della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che  consentono  l'ascolto
della conversazione stessa da parte di altri soggetti.