Art. 132 
      (Conservazione di dati di traffico per altre finalita'). 
 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  123,  comma  2,  i
dati relativi al traffico telefonico  conservati  dal  fornitore  per
ventiquattro mesi dalla data della comunicazione,  per  finalita'  di
accertamento  e  repressione  dei  reati,  mentre,  per  le  medesime
finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni,  sono  conservati  dal  fornitore  per
dodici mesi dalla data della comunicazione. (31) (32) (33) 
  1-bis. I dati  relativi  alle  chiamate  senza  risposta,  trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico oppure di una  rete  pubblica  di
comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (15) (17) (33) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109. 
  3. Entro il  termine  di  conservazione  imposto  dalla  legge,  se
sussistono  sufficienti  indizi  di  reati  per  i  quali  la   legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della  reclusione  non  inferiore
nel massimo a tre anni,  determinata  a  norma  dell'articolo  4  del
codice di procedura penale, e di reati di minaccia e  di  molestia  o
disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia,  la
molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti  per  l'accertamento
dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal
giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico  ministero  o
su istanza del difensore dell'imputato, della  persona  sottoposta  a
indagini, della persona offesa e delle altre parti private. 
  3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e'  fondato  motivo
di ritenere che dal ritardo possa  derivare  grave  pregiudizio  alle
indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati  con
decreto motivato che e' comunicato  immediatamente,  e  comunque  non
oltre  quarantotto  ore,  al  giudice  competente  per  il   rilascio
dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice,  nelle  quarantotto
ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  30  SETTEMBRE  2021,  N.  132,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 NOVEMBRE 2021, N. 178. 
  3-ter. Rispetto ai dati conservati per  le  finalita'  indicate  al
comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12  a  22  del  Regolamento
possono essere  esercitati  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. 
  3-quater. I dati acquisiti in  violazione  delle  disposizioni  dei
commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109. 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109. 
  4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua  delega,  i  responsabili
degli  uffici  centrali  specialistici  in  materia   informatica   o
telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del
Corpo della guardia di finanza, nonche' gli altri  soggetti  indicati
nel  comma  1  dell'articolo  226  delle  norme  di  attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono  ordinare,  anche
in  relazione  alle  eventuali  richieste   avanzate   da   autorita'
investigative straniere, ai fornitori e  agli  operatori  di  servizi
informatici o telematici  di  conservare  e  proteggere,  secondo  le
modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
dati relativi al traffico telematico, esclusi  comunque  i  contenuti
delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento  delle  investigazioni
preventive previste dal citato articolo 226 delle  norme  di  cui  al
decreto  legislativo  n.  271  del  1989,  ovvero  per  finalita'  di
accertamento e repressione  di  specifici  reati.  Il  provvedimento,
prorogabile, per motivate esigenze, per una  durata  complessiva  non
superiore  a  sei  mesi,  puo'  prevedere  particolari  modalita'  di
custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati  stessi  da
parte dei fornitori  e  degli  operatori  di  servizi  informatici  o
telematici ovvero di terzi. 
  4-quater. Il fornitore  o  l'operatore  di  servizi  informatici  o
telematici cui e' rivolto l'ordine  previsto  dal  comma  4-ter  deve
ottemperarvi senza  ritardo,  fornendo  immediatamente  all'autorita'
richiedente  l'assicurazione   dell'adempimento.   Il   fornitore   o
l'operatore di servizi informatici o telematici e' tenuto a mantenere
il  segreto  relativamente  all'ordine  ricevuto  e  alle   attivita'
conseguentemente svolte per il periodo  indicato  dall'autorita'.  In
caso di violazione dell'obbligo si  applicano,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato, le disposizioni dell'articolo  326  del
codice penale. 
  4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono
comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque  entro  quarantotto
ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero  del  luogo
di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li  convalida.
In  caso  di  mancata  convalida,  i  provvedimenti  assunti  perdono
efficacia. 
  5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al  comma  1  e'
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a  garanzia
dell'interessato  prescritti  dal  Garante  ((con  provvedimento   di
carattere  generale)),  volti  a  garantire  che  i  dati  conservati
possiedano i medesimi requisiti di qualita', sicurezza  e  protezione
dei dati in rete, nonche' ad indicare le modalita'  tecniche  per  la
periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 . 
  5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui  all'articolo  24  della
legge 20 novembre 2017, n. 167. 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 ha disposto (con l'art.  6,  comma
3) che la disposizione del comma  1-bis  del  presente  articolo,  ha
effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
D.Lgs. 109/08. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 30 maggio 2008,  n.  109,  come  modificato  dal  D.L.  2
ottobre 2008, n.  151,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
novembre 2008, n. 186, ha disposto (con l'art. 6,  comma  3)  che  la
disposizione del comma 1-bis  del  presente  articolo  ha  effetto  a
decorrere dal 31 marzo 2009. 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015,  n.  7,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 4-bis,  comma
1) che "Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente  per  i
reati di cui agli articoli  51,  comma  3-quater,  e  407,  comma  2,
lettera a), del codice  di  procedura  penale,  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive  modificazioni,  e
fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  123,  comma  2,  del
medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente  decreto  sono  conservati  dal  fornitore  fino  al  31
dicembre 2016 per finalita' di accertamento e repressione dei  reati.
Per le medesime finalita' i  dati  relativi  al  traffico  telematico
effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti  della
comunicazione, sono conservati dal  fornitore  fino  al  31  dicembre
2016". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4-bis, comma  3)  che  la  presente
modifica cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dal D.L. 30 dicembre  2015,
n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25  febbraio  2016,  n.
21, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "I dati  relativi  al
traffico telefonico o telematico, esclusi  comunque  i  contenuti  di
comunicazione,   detenuti   dagli   operatori    dei    servizi    di
telecomunicazione alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al traffico
telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data,  sono
conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma  1,
del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalita' di
accertamento e di repressione dei reati  di  cui  agli  articoli  51,
comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice  di  procedura
penale". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  4-bis,  comma   3)   che   "Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a  decorrere
dal 1° luglio 2017". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 24, comma 1)
che "In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  sulla  lotta
contro  il  terrorismo  e  che  sostituisce   la   decisione   quadro
2002/475/GAI  del  Consiglio,  al  fine  di  garantire  strumenti  di
indagine efficace in considerazione delle straordinarie  esigenze  di
contrasto del terrorismo,  anche  internazionale,  per  le  finalita'
dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli  articoli
51, comma 3-quater, e  407,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
procedura penale il termine di conservazione  dei  dati  di  traffico
telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza
risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, e' stabilito in settantadue  mesi,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e  1-bis,  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196".