Art. 132-bis 
              (( (Procedure istituite dai fornitori) )) 
 
 
  ((1. I fornitori istituiscono procedure interne  per  corrispondere
alle  richieste  effettuate  in  conformita'  alle  disposizioni  che
prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti. 
  2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di
competenza, informazioni sulle procedure  di  cui  al  comma  1,  sul
numero di richieste ricevute,  sui  motivi  legali  addotti  e  sulle
risposte date.))