Art. 132-ter 
                  (( (Sicurezza del trattamento) )) 
 
 
  ((1.  Nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'articolo   32   del
Regolamento, ai fornitori di  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico si applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
  2.Il  fornitore  di  un  servizio  di   comunicazione   elettronica
accessibile  al  pubblico  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  32  del
Regolamento, anche attraverso  altri  soggetti  a  cui  sia  affidata
l'erogazione del servizio, misure tecniche e  organizzative  adeguate
al rischio esistente. 
  3. I soggetti che operano sulle reti di  comunicazione  elettronica
garantiscono che i  dati  personali  siano  accessibili  soltanto  al
personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 
  4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la  protezione  dei
dati relativi al  traffico  ed  all'ubicazione  e  degli  altri  dati
personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,
da perdita  o  alterazione  anche  accidentale  e  da  archiviazione,
trattamento, accesso  o  divulgazione  non  autorizzati  o  illeciti,
nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza. 
  5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati  personali  richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il  fornitore  del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della  rete  pubblica  di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta  di  uno  dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente.))