Art. 132-quater 
                   (( (Informazioni sui rischi) )) 
 
 
  ((1. Il fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e,  ove  possibile,  gli
utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato  rispetto  alla
categoria e alla fascia di eta' dell'interessato a cui siano  fornite
le suddette informazioni,  con  particolare  attenzione  in  caso  di
minori di eta', se sussiste  un  particolare  rischio  di  violazione
della sicurezza della rete, indicando, quando il  rischio  e'  al  di
fuori dell'ambito di  applicazione  delle  misure  che  il  fornitore
stesso e' tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi  2,
3 e 5, tutti i possibili  rimedi  e  i  relativi  costi  presumibili.
Analoghe informazioni sono rese al Garante  e  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni.))