Art. 136 (Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ((, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,)) al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) ((...)) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione ((anche)) occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche ((nell'espressione accademica, artistica e letteraria.)).