Art. 136 
   (Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) 
 
   1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ((,  ai  sensi
dell'articolo 85 del Regolamento,)) al trattamento: 
   a) effettuato nell'esercizio della professione  di  giornalista  e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'; 
   b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti  o
nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della  legge
3 febbraio 1963, n. 69; 
   c)  ((...))  finalizzato  esclusivamente  alla   pubblicazione   o
diffusione  ((anche))  occasionale  di  articoli,   saggi   e   altre
manifestazioni  del  pensiero  anche  ((nell'espressione  accademica,
artistica e letteraria.)).