Art. 137 
                     (Disposizioni applicabili). 
 
  1. Con riferimento a quanto  previsto  dall'articolo  136,  possono
essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e  10  del  Regolamento
anche senza il consenso dell'interessato, purche' nel rispetto  delle
regole deontologiche di cui all'articolo 139. 
  2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non  si  applicano  le
disposizioni relative: 
    a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ((...)); 
    b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi  o  organizzazioni
internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 
  3. In caso di  diffusione  o  di  comunicazione  dei  dati  per  le
finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del  diritto
di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,  paragrafo  2,
del  Regolamento  e  all'articolo  1  del  presente  codice   e,   in
particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione  riguardo  a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti   direttamente   dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.