Art. 139 
   (( (Regole deontologiche relative ad attivita' giornalistiche). 
 
   1.  Il  Garante  promuove,  ai   sensi   dell'articolo   2-quater,
l'adozione  da  parte  del  Consiglio   nazionale   dell'ordine   dei
giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei  dati
di cui all'articolo 136,  che  prevedono  misure  ed  accorgimenti  a
garanzia degli  interessati  rapportate  alla  natura  dei  dati,  in
particolare per quanto riguarda quelli relativi alla  salute  e  alla
vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono  anche  prevedere
forme particolari per le informazioni di cui agli articoli  13  e  14
del Regolamento. 
   2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle
stesse che non sono adottate  dal  Consiglio  entro  sei  mesi  dalla
proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal  Garante  e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una  diversa  disciplina
secondo la procedura di cooperazione. 
   3. Le regole deontologiche e le disposizioni di  modificazione  ed
integrazione  divengono  efficaci  quindici  giorni  dopo   la   loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai
sensi dell'articolo 2-quater. 
   4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole
deontologiche, il  Garante  puo'  vietare  il  trattamento  ai  sensi
dell'articolo 58 del Regolamento. 
   5.  Il  Garante,  in  cooperazione  con  il  Consiglio   nazionale
dell'ordine   dei   giornalisti,   prescrive   eventuali   misure   e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto
a recepire. ))