Art. 140-bis 
                  (( (Forme alternative di tutela). 
 
   1. Qualora ritenga che i diritti di  cui  gode  sulla  base  della
normativa in materia di protezione dei  dati  personali  siano  stati
violati, l'interessato puo' proporre reclamo  al  Garante  o  ricorso
dinanzi all'autorita' giudiziaria. 
   2. Il reclamo al Garante non  puo'  essere  proposto  se,  per  il
medesimo  oggetto  e  tra  le  stesse  parti,  e'  stata  gia'  adita
l'autorita' giudiziaria. 
   3. La presentazione del reclamo  al  Garante  rende  improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le  stesse
parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto  dall'articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. ))