Art. 142 
                   (( (Proposizione del reclamo). 
 
  1.  Il  reclamo  contiene  un'indicazione  per   quanto   possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze  su  cui  si  fonda,  delle
disposizioni che si  presumono  violate  e  delle  misure  richieste,
nonche' gli estremi identificativi del titolare  o  del  responsabile
del trattamento, ove conosciuto. 
  2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato  o,  su  mandato  di
questo, da un ente del terzo settore  soggetto  alla  disciplina  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore
della tutela dei diritti e  delle  liberta'  degli  interessati,  con
riguardo alla protezione dei dati personali. 
  3. Il reclamo reca in allegato  la  documentazione  utile  ai  fini
della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,  telefax  o
telefono. 
  4. Il Garante predispone un modello per il reclamo,  da  pubblicare
nel proprio sito istituzionale, di cui  favorisce  la  disponibilita'
con strumenti elettronici. 
  5. Il Garante disciplina con proprio  regolamento  il  procedimento
relativo all'esame dei  reclami,  nonche'  modalita'  semplificate  e
termini abbreviati per la  trattazione  di  reclami  che  abbiano  ad
oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento. ))