Art. 144 
                         (( (Segnalazioni). 
 
  1. Chiunque puo' rivolgere una segnalazione  che  il  Garante  puo'
valutare anche ai  fini  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 58 del Regolamento. 
  2.  I  provvedimenti  del  Garante  di  cui  all'articolo  58   del
Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio. ))