Art. 144-bis 
                        (( (Revenge porn). )) 
 
  ((1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato
motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o  altri
documenti informatici  a  contenuto  sessualmente  esplicito  che  lo
riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere  oggetto  di
invio, consegna,  cessione,  pubblicazione  o  diffusione  attraverso
piattaforme digitali senza il suo consenso ha facolta'  di  segnalare
il  pericolo  al  Garante,  il  quale,  nelle  quarantotto  ore   dal
ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143  e
144 del presente codice. 
  2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri
documenti informatici riguardano minori, la segnalazione  al  Garante
puo' essere effettuata  anche  dai  genitori  o  dagli  esercenti  la
responsabilita' genitoriale o la tutela. 
  3. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  l'invio  al  Garante  di
registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a
contenuto  sessualmente   esplicito   riguardanti   soggetti   terzi,
effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo
612-ter del codice penale. 
  4.  I  gestori   delle   piattaforme   digitali   destinatari   dei
provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della
segnalazione, a  soli  fini  probatori  e  con  misure  indicate  dal
Garante, anche  nell'ambito  dei  medesimi  provvedimenti,  idonee  a
impedire la diretta identificabilita' degli interessati,  per  dodici
mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. 
  5.  Il  Garante,  con  proprio  provvedimento,  puo'   disciplinare
specifiche modalita' di svolgimento dei procedimenti di cui al  comma
1 e  le  misure  per  impedire  la  diretta  identificabilita'  degli
interessati di cui al medesimo comma. 
  6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi,
ovunque  stabiliti,  che  erogano  servizi  accessibili  in   Italia,
indicano senza ritardo al  Garante  o  pubblicano  nel  proprio  sito
internet  un  recapito  al  quale   possono   essere   comunicati   i
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento
dell'obbligo di cui al periodo  precedente,  il  Garante  diffida  il
fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In  caso  di
inottemperanza alla diffida si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento. 
  7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al  comma
1,  acquisisce  notizia  della  consumazione   del   reato   di   cui
all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma  tentata,  nel
caso di procedibilita' d'ufficio trasmette al pubblico  ministero  la
segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita)). 
                                                               ((49)) 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni  dalla
L. 3 dicembre 2021, n. 205, ha disposto (con l'art. 9, comma  6)  che
"In  fase  di  prima  attuazione,  l'obbligo  di  indicazione  o   di
pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-bis,  comma  6,
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  introdotto
dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, e' adempiuto  nel
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto".