Art. 152 
                  (Autorita' giudiziaria ordinaria) 
 
   ((1. Tutte le controversie che riguardano le materie  oggetto  dei
ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del  Regolamento
e quelli  comunque  riguardanti  l'applicazione  della  normativa  in
materia di protezione dei  dati  personali,  nonche'  il  diritto  al
risarcimento  del  danno  ai  sensi  dell'articolo  82  del  medesimo
regolamento, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) 
  1-bis.  Le  controversie  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate
dall'articolo 10  del  decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.
150.(26) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."