Art. 153 
           (Garante per la protezione dei dati personali). 
 
  1. Il Garante e' composto  dal  Collegio,  che  ne  costituisce  il
vertice,  e  dall'Ufficio.  Il  Collegio  e'  costituito  da  quattro
componenti, eletti due dalla Camera dei deputati  e  due  dal  Senato
della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti
tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito  di  una
procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei  siti
internet della Camera, del  Senato  e  del  Garante  almeno  sessanta
giorni prima della nomina. Le  candidature  devono  pervenire  almeno
trenta  giorni  prima  della  nomina  e  i  curricula  devono  essere
pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono  essere
avanzate da persone che assicurino indipendenza e  che  risultino  di
comprovata  esperienza  nel  settore  della   protezione   dei   dati
personali, con particolare riferimento alle discipline  giuridiche  o
dell'informatica. 
  2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che
assume  le  funzioni  del  presidente  in  caso  di  sua  assenza   o
impedimento. 
  3. L'incarico di presidente e quello  di  componente  hanno  durata
settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata  dell'incarico
il presidente e i  componenti  non  possono  esercitare,  a  pena  di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche  non
remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive. 
  4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto,  sia  durante
sia successivamente alla cessazione  dell'incarico,  in  merito  alle
informazioni riservate cui hanno avuto  accesso  nell'esecuzione  dei
propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri. 
  5. All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente  e  i
componenti sono collocati fuori  ruolo  se  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se  professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in
aspettativa non puo' essere sostituito. 
  6. Al presidente ((e ai  componenti))  compete  una  indennita'  di
funzione pari alla retribuzione  in  godimento  al  primo  Presidente
della Corte di cassazione, nei limiti previsti  dalla  legge  per  il
trattamento economico annuo  omnicomprensivo  di  chiunque  riceva  a
carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni  nell'ambito
di  rapporti  di  lavoro  dipendente   o   autonomo   con   pubbliche
amministrazioni statali. ((L'indennita' di funzione di cui  al  primo
periodo e' da ritenere onnicomprensiva  ad  esclusione  del  rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate  in  occasione  di
attivita' istituzionali)). 
  7.  Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  l'Ufficio   di   cui
all'articolo 155. 
  8.  Il  presidente,  i  componenti,  il  segretario  generale  e  i
dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi  alla
cessazione dell'incarico  ovvero  del  servizio  presso  il  Garante,
procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa  la  presentazione  per
conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.  47-quater,
comma 1) che nelle more dell'approvazione  della  legge  di  riordino
delle autorita' indipendenti, la durata in carica  del  presidente  e
dei membri del Garante per la protezione dei dati personali di cui al
presente articolo, comma 4, e' equiparata a quella del  presidente  e
dei membri delle autorita' istituite con la legge 10 ottobre 1990, n.
287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data
del decreto di nomina. 
  Inoltre ha stabilito che tali incarichi non sono rinnovabili.