Art. 154-bis 
                            (( (Poteri). 
 
  1. Oltre  a  quanto  previsto  da  specifiche  disposizioni,  dalla
Sezione II del Capo VI del Regolamento  e  dal  presente  codice,  ai
sensi dell'articolo 58, paragrafo 6,  del  Regolamento  medesimo,  il
Garante ha il potere di: 
    a) adottare  linee  guida  di  indirizzo  riguardanti  le  misure
organizzative e tecniche di attuazione dei principi del  Regolamento,
anche per singoli settori e  in  applicazione  dei  principi  di  cui
all'articolo 25 del Regolamento; 
    b)  approvare  le  regole  deontologiche  di   cui   all'articolo
2-quater. 
  2. Il Garante puo' invitare rappresentanti  di  un'altra  autorita'
amministrativa indipendente  nazionale  a  partecipare  alle  proprie
riunioni,  o  essere  invitato  alle  riunioni  di  altra   autorita'
amministrativa   indipendente   nazionale,   prendendo   parte   alla
discussione  di  argomenti  di  comune  interesse;  puo'  richiedere,
altresi', la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
altra autorita' amministrativa indipendente nazionale. 
  3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di  quanto
previsto con atto di natura generale che disciplina anche  la  durata
di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche'
i casi di oscuramento. 
  4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,
piccole  e  medie  imprese,  come  definite   dalla   raccomandazione
2003/361/CE, il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento e  del  presente  Codice,
promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del
trattamento. ))