Art. 154-ter 
         (( (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). 
 
  1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei confronti del
titolare o del responsabile del trattamento  in  caso  di  violazione
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
  2. Il Garante e' rappresentato in  giudizio  dall'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. 
  3.  Nei  casi  di  conflitto  di  interesse,  il  Garante,  sentito
l'Avvocato generale dello  Stato,  puo'  stare  in  giudizio  tramite
propri  funzionari  iscritti  nell'elenco  speciale  degli   avvocati
dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro. ))