Art. 155 
                     (( (Ufficio del Garante) )) 
 
   1.  All'Ufficio   del   Garante,   al   fine   di   garantire   la
responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.
241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,  si  applicano  i  principi
riguardanti l'individuazione  e  le  funzioni  del  responsabile  del
procedimento,  nonche'  quelli  relativi  alla  distinzione  fra   le
funzioni di indirizzo e  di  controllo,  attribuite  agli  organi  di
vertice, e le  funzioni  di  gestione  attribuite  ai  dirigenti.  Si
applicano altresi' le disposizioni del medesimo  decreto  legislativo
n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.