Art. 156 
                    (Ruolo organico e personale). 
 
  1. All'Ufficio del Garante  e'  preposto  un  segretario  generale,
nominato  tra  persone  di  elevata   e   comprovata   qualificazione
professionale rispetto al  ruolo  e  agli  obiettivi  da  conseguire,
scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,
gli avvocati dello Stato,  i  professori  universitari  di  ruolo  in
materie giuridiche ed economiche, nonche' i dirigenti di prima fascia
dello Stato. 
  2. ((A decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  il  ruolo  organico  del
personale dipendente e' stabilito nel limite di duecento unita')). Al
ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso
pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile  al  fine  di  garantire
l'economicita' e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche'  di
favorire  il  reclutamento  di  personale  con  maggiore   esperienza
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il
Garante puo' riservare una quota non superiore al cinquanta per cento
dei  posti  banditi  al  personale  di  ruolo  delle  amministrazioni
pubbliche che  sia  stato  assunto  per  concorso  pubblico  e  abbia
maturato  un'esperienza  almeno  triennale   nel   rispettivo   ruolo
organico.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  30  del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si  applica   esclusivamente
nell'ambito del personale di  ruolo  delle  autorita'  amministrative
indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n.114. 
  3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce: 
    a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del
Regolamento; 
    b) l'ordinamento delle carriere e le  modalita'  di  reclutamento
del personale secondo i principi e le procedure di cui agli  articoli
1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    c)  la  ripartizione  dell'organico  tra  le   diverse   aree   e
qualifiche; 
    d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio  1997,  n.  249,  e,  per  gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,  comma  6,  e  23-bis  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu'
generale razionalizzazione del trattamento economico delle  autorita'
amministrative  indipendenti,  al  personale   e'   attribuito   ((il
trattamento)) economico del personale dell'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni; 
    e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in  deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 
  4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze,  di  dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di  enti  pubblici
collocati in posizione  di  fuori  ruolo  o  equiparati  nelle  forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, in numero  non  superiore,  complessivamente,  a
((trenta unita')) e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo. 
  5. In aggiunta al  personale  di  ruolo,  l'Ufficio  puo'  assumere
dipendenti  con  contratto  a  tempo  determinato  o   avvalersi   di
consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  in  misura  comunque  non  superiore  a
((trenta unita')) complessive.  Resta  in  ogni  caso  fermo,  per  i
contratti a tempo  determinato,  il  rispetto  dell'articolo  36  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  6. Il personale addetto all'Ufficio del  Garante  ed  i  consulenti
sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su  cio'  di
cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie  funzioni,
in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 
  7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli  accertamenti
di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera  h),
58, paragrafo 1, lettera b),  e  62,  del  Regolamento  riveste,  nei
limiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e  secondo  le  rispettive
attribuzioni,  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente   di   polizia
giudiziaria. 
  8.  Le  spese  di  funzionamento  del   Garante,   in   adempimento
all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento,  ivi  comprese  quelle
necessarie ad assicurare la  sua  partecipazione  alle  procedure  di
cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal  Regolamento,
nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche  e  finanziarie,
ai  locali  e  alle   infrastrutture   necessarie   per   l'effettivo
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei  propri  poteri,  sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio  dello
Stato e iscritto in  apposita  missione  e  programma  di  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il
Garante puo' esigere dal titolare del trattamento  il  versamento  di
diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
268) che "Al fine di non disperdere la professionalita' acquisita dal
personale con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato
assunto a seguito di  superamento  di  apposita  procedura  selettiva
pubblica,  per  titoli  ed  esami,  nonche'  per  fare  fronte   agli
accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita'  di
cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea,
il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come  incrementato  in
attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre  2006,
n.  296,  e'  incrementato  di  dodici  unita',  previa   contestuale
riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del
predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 29, comma 1)
che "Al fine di  assicurare  il  regolare  esercizio  dei  poteri  di
controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali  e
per  fare   fronte   agli   accresciuti   compiti   derivanti   dalla
partecipazione  alle  attivita'  di  cooperazione  fra  autorita'  di
protezione di dati dell'Unione europea, e'  attribuito,  a  decorrere
dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000  euro.  Per
le finalita' di cui al  primo  periodo,  il  ruolo  organico  di  cui
all'articolo 156, comma 2, del codice in materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come incrementato in attuazione dell'articolo  1,  comma  542,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  successivamente  dall'articolo  1,
comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  incrementato  di
25 unita'; e' autorizzata a questo fine la spesa di euro 887.250  per
l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a decorrere dall'anno 2018".