Art. 158 
                        (( (Accertamenti). )) 
 
  ((1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati,  archivi  o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al  controllo
del rispetto della disciplina in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali. 
  2. I controlli di cui al comma  1,  nonche'  quelli  effettuati  ai
sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono  eseguiti  da  personale
dell'Ufficio, con la partecipazione, se del  caso,  di  componenti  o
personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione
europea. 
  3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato  per  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti
istituzionali. 
  4.  Gli  accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  se  svolti  in
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle  relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare  o
del responsabile, oppure previa  autorizzazione  del  presidente  del
tribunale  competente  per   territorio   in   relazione   al   luogo
dell'accertamento, il  quale  provvede  con  decreto  motivato  senza
ritardo, al  piu'  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  del  Garante  quando  e'  documentata   l'indifferibilita'
dell'accertamento. 
  5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti  svolti  nei
luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare  reti  di
comunicazione   accessibili   al   pubblico,   potendosi    procedere
all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A  tal  fine,  viene
redatto  apposito  verbale  in  contradditorio  con  le   parti   ove
l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.))