Art. 159 
                             (Modalita) 
 
   1. Il personale operante, munito di documento  di  riconoscimento,
puo' essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al  segreto
((su cio' di cui  sono  venuti  a  conoscenza,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere  segrete)).
Nel procedere a  rilievi  e  ad  operazioni  tecniche  puo'  altresi'
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e  su
supporto informatico o per  via  telematica.  Degli  accertamenti  e'
redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche  le  eventuali
dichiarazioni dei presenti. 
   2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti  gli  accertamenti  e'
consegnata copia dell'autorizzazione del  presidente  del  tribunale,
ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e  a
prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di  rifiuto
gli accertamenti sono comunque  eseguiti  e  le  spese  in  tal  caso
occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento  che
definisce il procedimento, che per questa  parte  costituisce  titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice  di  procedura
civile. 
   3. Gli  accertamenti,  se  effettuati  presso  il  titolare  o  il
responsabile ((o il rappresentante del titolare o del responsabile)),
sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo  o,  se  questo  e'
assente o non e' designato, ((alle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali sotto  l'autorita'  diretta  del  titolare  o  del
responsabile   ai   sensi   dell'articolo   2-quaterdecies)).    Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal  titolare  o  dal
responsabile. 
   4. Se non e' disposto diversamente nel decreto  di  autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato
prima delle ore sette e dopo le ore venti,  e  puo'  essere  eseguito
anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione. 
   5. Le informative, le  richieste  e  i  provvedimenti  di  cui  al
presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere  trasmessi
anche mediante posta elettronica ((...)). 
   6. Quando emergono indizi di reato si osserva la  disposizione  di
cui all'articolo 220 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.