Art. 160 
                  (( (Particolari accertamenti). )) 
 
  ((1. Per i trattamenti di dati personali di  cui  all'articolo  58,
gli accertamenti sono effettuati per  il  tramite  di  un  componente
designato dal Garante. 
  2.  Se  il  trattamento  non  risulta  conforme  alle   norme   del
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o  di  Regolamento,  il
Garante  indica  al  titolare  o  al   responsabile   le   necessarie
modificazioni  ed  integrazioni  e  ne  verifica   l'attuazione.   Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo  esito,  se  cio'
non pregiudica azioni od operazioni  a  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza  pubblica  o  di  prevenzione  e  repressione  di  reati  o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 
  3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta  necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto  su
cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie  che  devono
rimanere segrete. Gli atti e i  documenti  acquisiti  sono  custoditi
secondo  modalita'  tali  da  assicurarne  la   segretezza   e   sono
conoscibili dal  presidente  e  dai  componenti  del  Garante  e,  se
necessario per lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo,  da  un
numero delimitato di  addetti  all'Ufficio  individuati  dal  Garante
sulla base di criteri definiti dal Regolamento  di  cui  all'articolo
156, comma 3, lettera a). 
  4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi  agli  organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di  Stato
il componente designato prende visione degli  atti  e  dei  documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.)) ((39)) 
 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 22,  comma
10) che "La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo  ai  dati
coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata  in
vigore della disciplina relativa alle  modalita'  di  opposizione  al
Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato".