Art. 166 
(Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie  e
procedimento  per   l'adozione   dei   provvedimenti   correttivi   e
                           sanzionatori). 
 
  1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni  di
cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, ((...)),  92,  comma  1,  93,
comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e  132-ter.  Alla  medesima
sanzione  amministrativa  e'  soggetto  colui  che  non  effettua  la
valutazione di impatto  di  cui  all'articolo  110,  comma  1,  primo
periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione
preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma. 
  2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni  di
cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1,  2-sexies,  2-septies,
comma 8, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4  e  5,
75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,  commi
1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2  e  4,  110-bis,  commi  2  e  3,  111,
111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1,  2,  3  e  5,
124, 125, 126, 130, commi da 1 a  5,  131,  132,  132-bis,  comma  2,
132-quater, 157, nonche'  delle  misure  di  garanzia,  delle  regole
deontologiche  di  cui  rispettivamente  agli  articoli  2-septies  e
2-quater. 
  3. Il Garante e' l'organo competente ad  adottare  i  provvedimenti
correttivi di cui all'articolo  58,  paragrafo  2,  del  Regolamento,
nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83  del  medesimo
Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. 
  4.  Il  procedimento  per  l'adozione  dei  provvedimenti  e  delle
sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei  confronti  sia
di  soggetti  privati,  sia  di  autorita'  pubbliche  ed   organismi
pubblici,  a  seguito  di  reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del
Regolamento o di  attivita'  istruttoria  d'iniziativa  del  Garante,
nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui  all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in  relazione  ad  accessi,
ispezioni e  verifiche  svolte  in  base  a  poteri  di  accertamento
autonomi, ovvero delegati dal Garante. 
  5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
nel corso delle attivita' di cui al comma 4 configurino  una  o  piu'
violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi
4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per  l'adozione  dei
provvedimenti e delle sanzioni di  cui  al  comma  3  notificando  al
titolare o al responsabile del trattamento  le  presunte  violazioni,
nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al  comma
9, salvo che la  previa  notifica  della  contestazione  non  risulti
incompatibile con la natura  e  le  finalita'  del  provvedimento  da
adottare. ((Nei confronti dei titolari del trattamento  di  cui  agli
articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e  all'articolo
1, comma 1, del  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  la
predetta notifica puo' essere omessa esclusivamente nel caso  in  cui
il Garante abbia accertato che  le  presunte  violazioni  hanno  gia'
arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto,  attuale  e
rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che  il
Garante ha l'obbligo di individuare  e  indicare  nel  provvedimento,
motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di
tali presupposti, il giudice  competente  accerta  l'inefficacia  del
provvedimento)). 
  6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  di  cui
al comma  5,  il  contravventore  puo'  inviare  al  Garante  scritti
difensivi o  documenti  e  puo'  chiedere  di  essere  sentito  dalla
medesima autorita'. 
  7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui  al
comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1  a  9,
da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre  1981,  n.  689;  nei
medesimi  casi  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, sul sito internet del Garante ((o dell'ingiunzione  a
realizzare  campagne  di  comunicazione  istituzionale   volte   alla
promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei  dati
personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e
che  tengano   conto   della   gravita'   della   violazione.   Nella
determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2,
del Regolamento, il Garante tiene conto anche di  eventuali  campagne
di  comunicazione   istituzionale   volte   alla   promozione   della
consapevolezza  del  diritto  alla  protezione  dei  dati  personali,
realizzate dal  trasgressore  anteriormente  alla  commissione  della
violazione)). I proventi delle sanzioni, nella misura  del  cinquanta
per cento  del  totale  annuo,  sono  riassegnati  al  fondo  di  cui
all'articolo 156, comma  8,  per  essere  destinati  alle  specifiche
attivita' di sensibilizzazione e di ispezione nonche'  di  attuazione
del Regolamento svolte dal Garante. 
  8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,
il trasgressore  e  gli  obbligati  in  solido  possono  definire  la
controversia  adeguandosi  alle   prescrizioni   del   Garante,   ove
impartite, e mediante il pagamento di  un  importo  pari  alla  meta'
della sanzione irrogata. 
  9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con
proprio  regolamento  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana,  il  Garante   definisce   le   modalita'   del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
al comma 3 ed i relativi termini, in conformita'  ai  principi  della
piena conoscenza degli atti istruttori,  del  contraddittorio,  della
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 
  10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non  si  applicano
in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.