Art. 167 
                   (Trattamento illecito di dati). 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare  danno
all'interessato, operando in  violazione  di  quanto  disposto  dagli
articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui  all'articolo  129
arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da  sei
mesi a un anno e sei mesi. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare  danno
all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di  cui
agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di  garanzia
di   cui   all'articolo   2-septies    ((...))    arreca    nocumento
all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di  cui
al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per  se'
o per  altri  profitto  ovvero  di  arrecare  danno  all'interessato,
procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi  consentiti  ai
sensi degli articoli 45, 46 o 49 del  Regolamento,  arreca  nocumento
all'interessato. 
  4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei  reati  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 
  5. Il Garante trasmette al pubblico ministero,  con  una  relazione
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita'
di accertamento nel  caso  in  cui  emergano  elementi  che  facciano
presumere la esistenza di un reato. La  trasmissione  degli  atti  al
pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui  al  presente
decreto. 
  6. Quando per lo stesso  fatto  e'  stata  applicata  a  norma  del
presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o  dell'ente
una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e'  stata
riscossa, la pena e' diminuita.