Art. 167-bis 
(( (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto  di
                   trattamento su larga scala). )) 
 
  ((1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se' o altri ovvero
al fine di arrecare danno, un  archivio  automatizzato  o  una  parte
sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di  trattamento
su larga scala,  in  violazione  degli  articoli  2-ter,  2-sexies  e
2-octies, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine trarne profitto per  se'  o  altri  ovvero  di  arrecare  danno,
comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o  una
parte sostanziale  di  esso  contenente  dati  personali  oggetto  di
trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a  sei
anni,  quando  il  consenso  dell'interessato  e'  richiesto  per  le
operazioni di comunicazione e di diffusione. 
  3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.))