Art. 168 
            (( (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e 
interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei  poteri
                          del Garante). )) 
 
  ((1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,  in
un procedimento o nel  corso  di  accertamenti  dinanzi  al  Garante,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti  o
documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
  2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito  con  la  reclusione
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona  un'interruzione  o
turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al  Garante  o  degli
accertamenti dallo stesso svolti.))