Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). 1. Chiunque, ((non osservando)) il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonche' i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 ((, arreca un concreto nocumento a uno o piu' soggetti interessati al trattamento)) e' punito ((, a querela della persona offesa,)) con la reclusione da tre mesi a due anni.