Art. 170 
            (Inosservanza di provvedimenti del Garante). 
 
  1. Chiunque,  ((non  osservando))  il  provvedimento  adottato  dal
Garante ai sensi degli articoli  58,  paragrafo  2,  lettera  f)  del
Regolamento,   dell'articolo   2-septies,   comma   1,   nonche'    i
provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1,  del  decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 13  della  legge  25  ottobre
2017, n. 163 ((, arreca un concreto nocumento a uno o  piu'  soggetti
interessati al trattamento)) e' punito ((, a  querela  della  persona
offesa,)) con la reclusione da tre mesi a due anni.