Art. 175 
                         (Forze di polizia) 
 
   1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)). 
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)). 
   3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                        "Art. 10 (Controlli) 
 
   1. Il controllo sul Centro elaborazione  dati  e'  esercitato  dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti. 
   2. I dati e le informazioni conservati negli  archivi  del  Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle  fonti  originarie  indicate
nel primo comma dell'articolo  7,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un  procedimento  giurisdizionale  o  amministrativo  viene  rilevata
l'erroneita' o l'incompletezza  dei  dati  e  delle  informazioni,  o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne  da'
notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 
   3. La persona alla quale  si  riferiscono  i  dati  puo'  chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la  loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano  trattati
in violazione di vigenti disposizioni di legge o di  regolamento,  la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
   4.  Esperiti  i  necessari  accertamenti,  l'ufficio  comunica  al
richiedente,  non   oltre   trenta   giorni   dalla   richiesta,   le
determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere  sulla
richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni  od  operazioni  a  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali. 
   5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza  di  dati  personali
che lo riguardano, trattati  anche  in  forma  non  automatizzata  in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento,  puo'  chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il  titolare  del  trattamento  di
compiere gli accertamenti  necessari  e  di  ordinare  la  rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi.".