Art. 2-ter 
(Base giuridica per il trattamento di dati personali  effettuato  per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
                 all'esercizio di pubblici poteri). 
 
  1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera
b), del regolamento e' costituita ((...)) da una  norma  di  legge  o
((...)) di regolamento ((o da atti amministrativi generali)). ((49)) 
  ((1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento
e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte  di
un'amministrazione pubblica di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le  autorita'
indipendenti  e  le  amministrazioni  inserite  nell'elenco  di   cui
all'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' da parte di una societa'  a  controllo  pubblico  statale  o,
limitatamente  ai  gestori  di  servizi  pubblici,  locale,  di   cui
all'articolo  16  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, con esclusione, per le societa' a  controllo  pubblico,
dei trattamenti correlati ad attivita' svolte  in  regime  di  libero
mercato, e' anche consentito se necessario per  l'adempimento  di  un
compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio  di  pubblici
poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che  tale  esercizio
non possa arrecare un pregiudizio effettivo e  concreto  alla  tutela
dei diritti e delle liberta' degli interessati,  le  disposizioni  di
cui al presente comma sono esercitate nel  rispetto  dell'articolo  6
del Regolamento)). 
  2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
personali, diversi da quelli ricompresi nelle  particolari  categorie
di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
penali  e  reati  di  cui  all'articolo  10  del   Regolamento,   per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi  del
comma 1 ((o se necessaria  ai  sensi  del  comma  1-bis)).  ((PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  8  OTTOBRE  2021,  N.   139,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 DICEMBRE 2021, N. 205)). 
  3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono  trattarli
per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi  del
comma 1 ((o se necessarie ai sensi del comma 1-bis.  In  tale  ultimo
caso, ne viene data notizia al  Garante  almeno  dieci  giorni  prima
dell'inizio della comunicazione o diffusione)). 
  4. Si intende per: 
    a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu'   soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,    dal
rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione  europea,  dal
responsabile o dal  suo  rappresentante  nel  territorio  dell'Unione
europea,  dalle   persone   autorizzate,   ai   sensi   dell'articolo
2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile, in  qualunque  forma,  anche
mediante la loro  messa  a  disposizione,  consultazione  o  mediante
interconnessione; 
    b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante  la  loro  messa  a
disposizione o consultazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni  dalla
L. 3 dicembre 2021, n. 205, ha disposto (con l'art. 9, comma  5)  che
"Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1  e  2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 [...],  come
modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi  in  cui
disposizioni di legge gia' in vigore stabiliscono che i tipi di  dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il  motivo  di
interesse pubblico rilevante, la finalita' del trattamento nonche' le
misure appropriate e specifiche per tutelare i  diritti  fondamentali
dell'interessato e i suoi interessi  sono  previsti  da  uno  o  piu'
regolamenti".