Art. 2-quater 
                    (( (Regole deontologiche). )) 
 
  ((1.  Il  Garante  promuove,  nell'osservanza  del   principio   di
rappresentativita'  e  tenendo  conto   delle   raccomandazioni   del
Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione  di
regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di
cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e
al  capo  IX  del  Regolamento,  ne  verifica  la  conformita'   alle
disposizioni vigenti, anche attraverso  l'esame  di  osservazioni  di
soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione  e  il
rispetto. 
  2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a  consultazione
pubblica per almeno sessanta giorni. 
  3. Conclusa la fase delle consultazioni,  le  regole  deontologiche
sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis,  comma  1,
lettera b), pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono  riportate
nell'allegato A del presente codice. 
  4.  Il  rispetto  delle   disposizioni   contenute   nelle   regole
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali.))