Art. 2-quinquies 
(( (Consenso del  minore  in  relazione  ai  servizi  della  societa'
                       dell'informazione). )) 
 
  ((1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1,  del  Regolamento,
il minore che ha  compiuto  i  quattordici  anni  puo'  esprimere  il
consenso al  trattamento  dei  propri  dati  personali  in  relazione
all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione.  Con
riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore
di eta'  inferiore  a  quattordici  anni,  fondato  sull'articolo  6,
paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e' lecito a condizione  che
sia prestato da chi esercita la responsabilita' genitoriale. 
  2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al
comma  1,  il  titolare  del  trattamento   redige   con   linguaggio
particolarmente chiaro e semplice, conciso ed  esaustivo,  facilmente
accessibile  e  comprensibile  dal  minore,  al   fine   di   rendere
significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e
le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.))