Art. 2-sexies 
(Trattamento di categorie particolari di  dati  personali  necessario
            per motivi di interesse pubblico rilevante). 
 
  1. I trattamenti delle categorie particolari di dati  personali  di
cui all'articolo 9,  paragrafo  1,  del  Regolamento,  necessari  per
motivi di interesse pubblico rilevante  ai  sensi  del  paragrafo  2,
lettera  g),  del  medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora  siano
previsti dal diritto  dell'Unione  europea  ovvero,  nell'ordinamento
interno, da  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  o  da  atti
amministrativi generali che specifichino i tipi di dati  che  possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e il  motivo  di  interesse
pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate  e  specifiche  per
tutelare i diritti fondamentali  e  gli  interessi  dell'interessato.
(49) 
  1-bis. I dati personali relativi alla salute, ((pseudonimizzati)) ,
sono trattati, anche mediante interconnessione, dal  Ministero  della
salute,  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),   dall'Agenzia
nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (AGENAS),  dall'Agenzia
italiana  del  farmaco  (AIFA),  dall'Istituto   nazionale   per   la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie  della  poverta'  (INMP),  nonche',  relativamente  ai
propri assistiti,  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  nel
rispetto  delle  finalita'  istituzionali  di  ciascuno,  secondo  le
modalita' individuate con decreto del Ministro della salute, adottato
ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione  dei
dati personali. 
  1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o piu' decreti
adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale
dei sistemi informativi su base  individuale,  ((pseudonomizzati))  ,
ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli
gestiti dai soggetti di cui al  comma  1-bis  o  da  altre  pubbliche
amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi.
I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, nel rispetto  del  Regolamento,
del presente codice, ((del codice)) dell'amministrazione digitale  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle  linee  guida
emanate  dall'Agenzia   per   l'Italia   digitale   in   materia   di
interoperabilita', definiscono le caratteristiche e  disciplinano  un
ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi  a
disposizione  dati  anonimi  o  pseudonimizzati,  per  le   finalita'
istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate al  comma
1. 
  2. Fermo quanto  previsto  dal  comma  1,  si  considera  rilevante
l'interesse pubblico relativo a trattamenti  effettuati  da  soggetti
che svolgono compiti di interesse pubblico o  connessi  all'esercizio
di pubblici poteri nelle seguenti materie: 
   a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; 
   b) tenuta degli atti e dei  registri  dello  stato  civile,  delle
anagrafi della  popolazione  residente  in  Italia  e  dei  cittadini
italiani residenti all'estero,  e  delle  liste  elettorali,  nonche'
rilascio di documenti di riconoscimento o di  viaggio  o  cambiamento
delle generalita'; 
   c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; 
   d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli  abilitati  alla  guida  e
dell'archivio nazionale dei veicoli; 
   e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e
del profugo, stato di rifugiato; 
   f) elettorato attivo e  passivo  ed  esercizio  di  altri  diritti
politici, protezione diplomatica e consolare, nonche'  documentazione
delle attivita' istituzionali di  organi  pubblici,  con  particolare
riguardo alla redazione di  verbali  e  resoconti  dell'attivita'  di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari; 
   g)  esercizio  del  mandato  degli  organi  rappresentativi,   ivi
compresa  la  loro  sospensione  o  il  loro  scioglimento,   nonche'
l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o  di
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
   h) svolgimento delle funzioni di  controllo,  indirizzo  politico,
inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a  documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli  organi  interessati
per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di  un
mandato elettivo; 
   i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche
tramite  i  loro  concessionari,  delle   disposizioni   in   materia
tributaria e doganale, comprese quelle  di  prevenzione  e  contrasto
all'evasione fiscale; 
   l) attivita' di controllo e ispettive; 
   m)  concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di  benefici
economici,   agevolazioni,   elargizioni,    altri    emolumenti    e
abilitazioni; 
   n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della
personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche  di
culto,   accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e    di
professionalita' per le nomine,  per  i  profili  di  competenza  del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive  di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonche'  rilascio  e  revoca  di   autorizzazioni   o   abilitazioni,
concessione  di  patrocini,  patronati  e  premi  di  rappresentanza,
adesione a comitati d'onore e  ammissione  a  cerimonie  ed  incontri
istituzionali; 
   o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; 
   p) obiezione di coscienza; 
   q) attivita' sanzionatorie e di tutela in  sede  amministrativa  o
giudiziaria; 
   r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose
e comunita' religiose; 
   s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei  minori  e  soggetti
bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
   t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle di
diagnosi, assistenza o  terapia  sanitaria  o  sociale,  ivi  incluse
quelle correlate ai trapianti d'organo  e  di  tessuti  nonche'  alle
trasfusioni di sangue umano; 
   u)  compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei  soggetti
operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene  e  sicurezza
sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e  salute  della  popolazione,
protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica; 
   v)   programmazione,    gestione,    controllo    e    valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la  gestione,
la pianificazione e il controllo dei rapporti  tra  l'amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati con il  servizio  sanitario
nazionale; 
   z)    vigilanza    sulle    sperimentazioni,     farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'importazione  di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 
    aa) tutela sociale della maternita'  ed  interruzione  volontaria
della gravidanza,  dipendenze,  assistenza,  integrazione  sociale  e
diritti dei disabili; 
    bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,  professionale,
superiore o universitario; 
    cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione  nel  pubblico
interesse  o  di  ricerca  storica,  concernenti  la   conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi
di Stato negli archivi storici degli  enti  pubblici,  o  in  archivi
privati dichiarati di interesse storico  particolarmente  importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte
di  soggetti  che  fanno  parte  del  sistema  statistico   nazionale
(Sistan); 
    dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di  lavoro
di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre  forme
di   impiego,   materia   sindacale,   occupazione   e   collocamento
obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e  pari
opportunita' nell'ambito dei rapporti di  lavoro,  adempimento  degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili,  igiene  e  sicurezza  del
lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento  della
responsabilita'   civile,   disciplinare   e   contabile,   attivita'
ispettiva. 
  3. Per i dati  genetici,  biometrici  e  relativi  alla  salute  il
trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di   quanto   previsto
dall'articolo 2-septies. 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni  dalla
L. 3 dicembre 2021, n. 205, ha disposto (con l'art. 9, comma  5)  che
"Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1  e  2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 [...],  come
modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi  in  cui
disposizioni di legge gia' in vigore stabiliscono che i tipi di  dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il  motivo  di
interesse pubblico rilevante, la finalita' del trattamento nonche' le
misure appropriate e specifiche per tutelare i  diritti  fondamentali
dell'interessato e i suoi interessi  sono  previsti  da  uno  o  piu'
regolamenti".