Art. 2-octies 
(( (Principi relativi al trattamento  di  dati  relativi  a  condanne
                         penali e reati). )) 
 
  ((1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18  maggio
2018, n. 51, il trattamento di dati  personali  relativi  a  condanne
penali e a  reati  o  a  connesse  misure  di  sicurezza  sulla  base
dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene  sotto
il  controllo  dell'autorita'  pubblica,  e'  consentito,  ai   sensi
dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una
norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento,  che
prevedano garanzie appropriate per i  diritti  e  le  liberta'  degli
interessati. 
  2.  In  mancanza  delle  predette  disposizioni  di  legge   o   di
regolamento, i trattamenti dei dati di cui  al  comma  1  nonche'  le
garanzie di cui al medesimo comma sono individuati  con  decreto  del
Ministro della giustizia, da adottarsi, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 
  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il  trattamento  di  dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge  o,  nei
casi  previsti  dalla  legge,   di   regolamento,   riguardanti,   in
particolare: 
    a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di  diritti  da  parte
del titolare o dell'interessato in materia di diritto  del  lavoro  o
comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti  da
leggi, regolamenti e contratti collettivi,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; 
    b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o  di  regolamento  in  materia  di   mediazione   finalizzata   alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali; 
    c) la verifica o l'accertamento dei  requisiti  di  onorabilita',
requisiti soggettivi e presupposti  interdittivi  nei  casi  previsti
dalle leggi o dai regolamenti; 
    d) l'accertamento di responsabilita' in relazione  a  sinistri  o
eventi  attinenti  alla   vita   umana,   nonche'   la   prevenzione,
l'accertamento e il contrasto  di  frodi  o  situazioni  di  concreto
rischio per il corretto esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  nei
limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; 
    e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in  sede
giudiziaria; 
    f) l'esercizio del diritto di accesso  ai  dati  e  ai  documenti
amministrativi, nei limiti di  quanto  previsto  dalle  leggi  o  dai
regolamenti in materia; 
    g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta  di
informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
    h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in
materia di comunicazioni e informazioni antimafia  o  in  materia  di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi  forme
di  pericolosita'  sociale,  nei  casi  previsti  da   leggi   o   da
regolamenti, o per  la  produzione  della  documentazione  prescritta
dalla legge per partecipare a gare d'appalto; 
    i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che
intendono partecipare a gare  d'appalto,  in  adempimento  di  quanto
previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; 
    l) l'attuazione della disciplina in materia di  attribuzione  del
rating di legalita' delle imprese ai sensi  dell'articolo  5-ter  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative  vigenti
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo. 
  4. Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non
individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati, tali garanzie sono previste con il  decreto  di  cui  al
comma 2. 
  5. Quando il trattamento dei  dati  di  cui  al  presente  articolo
avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 2-sexies. 
  6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato  il  trattamento
dei dati di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento,  effettuato  in
attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il  contrasto
dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il  Ministero
dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,
il decreto di cui  al  comma  2  individua,  le  tipologie  dei  dati
trattati, gli interessati, le operazioni di  trattamento  eseguibili,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione  e  prevede
le  garanzie  appropriate  per  i  diritti  e   le   liberta'   degli
interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui
al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.))