Art. 2-novies 
(( (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
Camera dei deputati,  dal  Senato  della  Repubblica  e  dalla  Corte
                         costituzionale). )) 
 
  ((1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e  2-octies
del presente decreto  legislativo  recano  principi  applicabili,  in
conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie
di dati personali di cui agli articoli  9,  paragrafo  1,  e  10  del
Regolamento, disciplinati  dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dal
Senato della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati  e  dalla  Corte
costituzionale.))