Art. 2-undecies 
             (Limitazioni ai diritti dell'interessato). 
 
  1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22  del  Regolamento  non
possono essere esercitati con richiesta al titolare  del  trattamento
ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento  qualora
dall'esercizio  di  tali  diritti  possa  derivare   un   pregiudizio
effettivo e concreto: 
    a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia
di riciclaggio; 
    b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 
    c)  all'attivita'   di   Commissioni   parlamentari   d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; 
    d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,  diverso  dagli
enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione  di  legge,
per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei pagamenti,  al  controllo  degli  intermediari  e  dei
mercati creditizi  e  finanziari,  nonche'  alla  tutela  della  loro
stabilita'; 
    e)   allo   svolgimento   delle   investigazioni   difensive    o
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
    ((f) alla riservatezza dell'identita' della persona  che  segnala
violazioni di cui sia venuta a  conoscenza  in  ragione  del  proprio
rapporto di lavoro o delle funzioni  svolte,  ai  sensi  del  decreto
legislativo recante attuazione della  direttiva  (UE)  2019/1937  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre  2019,  riguardante
la protezione delle persone  che  segnalano  violazioni  del  diritto
dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai  sensi  degli  articoli
52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  o
degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;))((52)) 
    f-bis) agli interessi  tutelati  in  materia  tributaria  e  allo
svolgimento delle attivita' di prevenzione e  contrasto  all'evasione
fiscale. 
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  lettera  c),  si  applica  quanto
previsto dai regolamenti parlamentari  ovvero  dalla  legge  o  dalle
norme istitutive della Commissione d'inchiesta. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i
diritti di cui al medesimo comma sono esercitati  conformemente  alle
disposizioni di legge o di regolamento che regolano il  settore,  che
devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di  cui
all'articolo  23,  paragrafo  2,  del  Regolamento.  L'esercizio  dei
medesimi diritti puo', in ogni caso,  essere  ritardato,  limitato  o
escluso   con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la
finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti  in  cui  cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi  dell'interessato,  al
fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma  1,  lettere  a),
b), d), e), f) e f-bis) . In tali casi,  i  diritti  dell'interessato
possono essere esercitati anche tramite il Garante con  le  modalita'
di  cui  all'articolo  160.  In  tale  ipotesi,  il  Garante  informa
l'interessato di aver eseguito tutte le  verifiche  necessarie  o  di
aver svolto un  riesame,  nonche'  del  diritto  dell'interessato  di
proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa
l'interessato delle facolta' di cui al presente comma. 
 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art.  24,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 15 luglio 2023".