Art. 2-duodecies 
            (( (Limitazioni per ragioni di giustizia). )) 
 
  ((1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati
per ragioni di giustizia nell'ambito  di  procedimenti  dinanzi  agli
uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio
superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle
magistrature speciali  o  presso  il  Ministero  della  giustizia,  i
diritti e gli obblighi di cui agli articoli da  12  a  22  e  34  del
Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita'  previste
dalle disposizioni di  legge  o  di  Regolamento  che  regolano  tali
procedimenti, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  23,
paragrafo 2, del Regolamento. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'esercizio  dei  diritti  e
l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
Regolamento possono, in  ogni  caso,  essere  ritardati,  limitati  o
esclusi,  con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la
finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui  cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato,  per
salvaguardare l'indipendenza della magistratura  e  dei  procedimenti
giudiziari. 
  3. Si applica l'articolo  2-undecies,  comma  3,  terzo,  quarto  e
quinto periodo. 
  4. Ai fini  del  presente  articolo  si  intendono  effettuati  per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali  correlati  alla
trattazione giudiziaria di affari e di  controversie,  i  trattamenti
effettuati in materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale di magistratura, nonche' i trattamenti  svolti  nell'ambito
delle  attivita'  ispettive  su  uffici  giudiziari.  Le  ragioni  di
giustizia     non     ricorrono     per     l'ordinaria     attivita'
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
e' pregiudicata la segretezza  di  atti  direttamente  connessi  alla
trattazione giudiziaria di procedimenti.))