Art. 2-terdecies 
          (( (Diritti riguardanti le persone decedute). )) 
 
  ((1. I diritti di cui agli articoli da  15  a  22  del  Regolamento
riferiti ai  dati  personali  concernenti  persone  decedute  possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce  a  tutela
dell'interessato, in  qualita'  di  suo  mandatario,  o  per  ragioni
familiari meritevoli di protezione. 
  2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1  non  e'  ammesso  nei
casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta
di servizi della  societa'  dell'informazione,  l'interessato  lo  ha
espressamente  vietato  con  dichiarazione  scritta   presentata   al
titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. 
  3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei  diritti
di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e  deve  essere
specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio
soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 
  4. L'interessato ha in  ogni  momento  il  diritto  di  revocare  o
modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 
  5.  In  ogni  caso,  il   divieto   non   puo'   produrre   effetti
pregiudizievoli per  l'esercizio  da  parte  dei  terzi  dei  diritti
patrimoniali che derivano dalla morte  dell'interessato  nonche'  del
diritto di difendere in giudizio i propri interessi.))