Art. 2-quaterdecies 
  (( (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati). )) 
 
  ((1.  Il  titolare  o  il  responsabile  del  trattamento   possono
prevedere, sotto la propria responsabilita' e nell'ambito del proprio
assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni  connessi  al
trattamento di dati personali siano  attribuiti  a  persone  fisiche,
espressamente designate, che operano sotto la loro autorita'. 
  2. Il titolare o il responsabile  del  trattamento  individuano  le
modalita' piu' opportune per  autorizzare  al  trattamento  dei  dati
personali  le  persone  che  operano  sotto  la   propria   autorita'
diretta.))