Art. 2-sexiesdecies 
((  (Responsabile  della  protezione  dei  dati  per  i   trattamenti
effettuati dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio  delle  loro
                            funzioni). )) 
 
  ((1. Il responsabile della protezione dati e'  designato,  a  norma
delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento,
anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati  dalle
autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.))