Art. 2-septiesdecies 
           (( (Organismo nazionale di accreditamento). )) 
 
  ((1. L'organismo nazionale di accreditamento  di  cui  all'articolo
43,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  Regolamento  e'  l'Ente  unico
nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento  (CE)
n. 765/2008, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  luglio
2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con
deliberazione pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti  da  parte
dell'Ente unico nazionale  di  accreditamento,  l'esercizio  di  tali
funzioni,  anche  con  riferimento  a  una  o   piu'   categorie   di
trattamenti.))