Art. 52 
               (Dati identificativi degli interessati) 
 
   1. Fermo restando quanto previsto dalle  disposizioni  concernenti
la redazione e il contenuto di  sentenze  e  di  altri  provvedimenti
giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni  ordine  e  grado,
l'interessato puo'  chiedere  per  motivi  legittimi,  con  richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria  dell'ufficio  che  procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta
a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale  della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a  precludere,  in
caso di riproduzione della  sentenza  o  provvedimento  in  qualsiasi
forma, ((...))  l'indicazione  delle  generalita'  e  di  altri  dati
identificativi del medesimo interessato riportati  sulla  sentenza  o
provvedimento. 
   2. Sulla richiesta di  cui  al  comma  1  provvede  in  calce  con
decreto, senza ulteriori formalita',  l'autorita'  che  pronuncia  la
sentenza o  adotta  il  provvedimento.  La  medesima  autorita'  puo'
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignita' degli interessati. 
   3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,  all'atto  del  deposito  della
sentenza o provvedimento, la cancelleria o  segreteria  vi  appone  e
sottoscrive  anche  con  timbro  la  seguente  annotazione,   recante
l'indicazione degli  estremi  del  presente  articolo:  "In  caso  di
diffusione omettere le generalita' e gli  altri  dati  identificativi
di....". 
   4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o  di
altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o  delle
relative  massime   giuridiche,   e'   omessa   l'indicazione   delle
generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato. 
   5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice
penale  relativamente  alle  persone  offese  da  atti  di   violenza
sessuale,  chiunque   diffonde   sentenze   o   altri   provvedimenti
giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado  e'
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in  mancanza  dell'annotazione
di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o  altri
dati  anche  relativi  a  terzi  dai  quali  puo'   desumersi   anche
indirettamente  l'identita'  di  minori,  oppure  delle   parti   nei
procedimenti in materia di rapporti di  famiglia  e  di  stato  delle
persone. 
   6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice  di
procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri  la  richiesta
di cui al comma 1 prima  della  pronuncia  del  lodo  e  gli  arbitri
appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3,  anche  ai  sensi
del comma 2.  Il  collegio  arbitrale  costituito  presso  la  camera
arbitrale per i lavori pubblici  ai  sensi  ((dell'articolo  209  del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50,)) provvede in modo analogo in caso di richiesta  di  una
parte. 
   7. Fuori dei casi indicati nel presente  articolo  e'  ammessa  la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze  e
di altri provvedimenti giurisdizionali.