Art. 53 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2018, N. 51)) 
                                                               ((34)) 
 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 ha disposto (con l'art.  49,  comma
3) che "I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e  57  del
Codice  continuano  ad  applicarsi  fino  all'adozione   di   diversa
disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5".