Art. 57 
                    (Disposizioni di attuazione) 
 
  1.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sono
individuate le modalita' di  attuazione  dei  principi  del  presente
codice relativamente  al  trattamento  dei  dati  effettuato  per  le
finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni  dati  e  da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378,  e
in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio  d'Europa
del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita'  sono
individuate con particolare riguardo: 
    a) al principio secondo cui la raccolta  dei  dati  e'  correlata
alla specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di
un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare  per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi; 
    b)  all'aggiornamento  periodico  dei  dati,  anche  relativi   a
valutazioni effettuate in base alla  legge,  alle  diverse  modalita'
relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici  e
alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte  di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; 
    c)  ai  presupposti  per  effettuare  trattamenti  per   esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini  della
verifica  dei  requisiti  dei  dati  ai   sensi   dell'articolo   11,
dell'individuazione  delle   categorie   di   interessati   e   della
conservazione separata da altri  dati  che  non  richiedono  il  loro
utilizzo; 
    d) all'individuazione di specifici termini di  conservazione  dei
dati in relazione alla natura dei dati o  agli  strumenti  utilizzati
per il loro trattamento,  nonche'  alla  tipologia  dei  procedimenti
nell'ambito dei quali essi  sono  trattati  o  i  provvedimenti  sono
adottati; 
    e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero  o  per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo,  e  alla  loro
diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge; 
    f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e  di  ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice. 
                                                               ((46)) 
 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9,  comma  1)
che il presente articolo riprende vigore dal 15 giugno 2019  fino  al
31 dicembre 2019.