Art. 58 
(Trattamenti di dati personali per  fini  di  sicurezza  nazionale  o
                              difesa). 
 
  1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli  organismi  di
cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.  124,  sulla
base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di
legge o regolamento ((o previste da atti  amministrativi  generali)),
ovvero relativi a dati coperti da segreto di  Stato  ai  sensi  degli
articoli  39  e  seguenti  della  medesima  legge,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 160, comma  4,  nonche',  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3,  8,  15,  16,
18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.
51. ((49)) 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  ai  trattamenti
effettuati  da  soggetti  pubblici  per  finalita'  di  difesa  o  di
sicurezza dello Stato, in base ((a)) disposizioni  di  legge  ((o  di
regolamento  o  previste  da  atti  amministrativi  generali,))   che
prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di  cui  agli
articoli 23 e 24 del decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51.
((49)) 
  3. Con uno o piu' regolamenti  sono  individuate  le  modalita'  di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di  trattamento
eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l'autorita' diretta del titolare o del  responsabile  ai  sensi
dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento  e
alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui  al  comma  1,
sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti. 
  4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   sono
disciplinate le misure attuative del presente decreto in  materia  di
esercizio delle funzioni di difesa e  sicurezza  nazionale  da  parte
delle Forze armate. 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni  dalla
L. 3 dicembre 2021, n. 205, ha disposto (con l'art. 9, comma  5)  che
"Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1  e  2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 [...],  come
modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi  in  cui
disposizioni di legge gia' in vigore stabiliscono che i tipi di  dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il  motivo  di
interesse pubblico rilevante, la finalita' del trattamento nonche' le
misure appropriate e specifiche per tutelare i  diritti  fondamentali
dell'interessato e i suoi interessi  sono  previsti  da  uno  o  piu'
regolamenti".