Art. 59 
     ( Accesso a documenti amministrativi ((e accesso civico)) ) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti,  le
modalita',  i  limiti  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  a
documenti amministrativi contenenti dati  personali,  e  la  relativa
tutela giurisdizionale, restano disciplinati  dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle  altre  disposizioni
di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di  attuazione,
anche per cio' che concerne i tipi di dati ((di cui agli articoli 9 e
10 del regolamento)) e le operazioni  di  trattamento  eseguibili  in
esecuzione di una  richiesta  di  accesso.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)). 
  ((1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del
diritto  di  accesso  civico   restano   disciplinati   dal   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.))