Art. 61 
    ( Utilizzazione di dati pubblici ((e regole deontologiche)) ) 
 
  ((1.  Il  Garante  promuove,  ai  sensi   dell'articolo   2-quater,
l'adozione di  regole  deontologiche  per  il  trattamento  dei  dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi  in  cui  deve
essere indicata la  fonte  di  acquisizione  dei  dati  e  prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti  da  piu'
archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
d'Europa. 
  2. Agli  effetti  dell'applicazione  del  presente  codice  i  dati
personali diversi  da  quelli  di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
regolamento, che devono essere inseriti in un albo  professionale  in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter
del  presente  codice,   anche   mediante   reti   di   comunicazione
elettronica.  Puo'  essere   altresi'   menzionata   l'esistenza   di
provvedimenti che a qualsiasi titolo  incidono  sull'esercizio  della
professione.)) 
   3. L'ordine o  collegio  professionale  puo',  a  richiesta  della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i  dati  di
cui al comma 2 con ulteriori  dati  pertinenti  e  non  eccedenti  in
relazione all'attivita' professionale. 
   4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio  professionale
puo' altresi' fornire a terzi notizie  o  informazioni  relative,  in
particolare, a speciali qualificazioni professionali  non  menzionate
nell'albo, ovvero alla  disponibilita'  ad  assumere  incarichi  o  a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche
a convegni o seminart.