Art. 61 ( Utilizzazione di dati pubblici ((e regole deontologiche)) ) ((1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.)) 3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale. 4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart.