Art. 77 
                   (( (Modalita' particolari). )) 
 
  ((1. Le disposizioni  del  presente  titolo  individuano  modalita'
particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: 
    a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli  13  e  14
del Regolamento; 
    b) per il trattamento dei dati personali. 
  2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili: 
    a) dalle strutture pubbliche e private, che  erogano  prestazioni
sanitarie  e  socio-sanitarie  e  dagli  esercenti   le   professioni
sanitarie; 
    b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.))