Art. 77 (( (Modalita' particolari). )) ((1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento; b) per il trattamento dei dati personali. 2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili: a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie; b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.))